martedì 10 giugno 2008

Mutui: la Surrogazione del creditore iniziale

In generale, con la surrogazione si consente al debitore di sostituire il
creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di
quest'ultimo, previo il pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).
Con riferimento ai mutui bancari, la surrogazione realizza la cosiddetta
portabilità del mutuo, ossia permette al debitore di sostituire la banca che
ha erogato inizialmente il mutuo con una nuova banca, che ad esempio propone
condizioni migliori, mantenendo viva l'ipoteca originariamente costituita.
Nel caso in cui si decida di trasferire il mutuo ad altro intermediario non
è quindi più necessaria la cancellazione della vecchia garanzia e l'
attivazione di una nuova, con riduzione di formalità e soprattutto di costi
notarili. La banca che subentra provvederà a pagare il debito che residua e
si sostituirà a quella precedente. Il debitore rimborserà il mutuo alle
nuove condizioni concordate.
Le recenti disposizioni normative rendono il ricorso a tale facoltà più
agevole. E' infatti prevista la nullità delle clausole contrattuali che ne
impediscono ovvero ne rendono oneroso l'esercizio per il cliente.

http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/conoscere/mutuo/novita/Surrogazione