martedì 10 giugno 2008

Cancellazione dell'ipoteca

La cancellazione dell'ipoteca prestata dal debitore a garanzia del pagamento
del mutuo è stata resa più semplice, riducendo i tempi di realizzazione.
Prima dell'intervento legislativo, per far venir meno la garanzia occorreva
seguire una procedura articolata sostanzialmente in tre fasi: estinzione
anticipata del finanziamento in misura integrale; stipula di un atto
notarile con il quale la banca incaricava il notaio di procedere alla
cancellazione; esecuzione effettiva della cancellazione da parte dell'
Agenzia del Territorio.
Lo snellimento introdotto consiste nel rendere la cancellazione della
garanzia una conseguenza automatica dell'avvenuta estinzione del mutuo. In
particolare, la banca è tenuta a rilasciare al cliente una quietanza
attestante la data di estinzione del mutuo e a trasmettere entro trenta
giorni al conservatore, cioè l'ufficio pubblico dei registri immobiliari, la
relativa comunicazione senza applicare alcun onere. Il conservatore, una
volta ricevuta la comunicazione e decorso il termine di trenta giorni dal
rilascio della citata quietanza, procede d'ufficio alla cancellazione dell'
ipoteca.

http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/conoscere/mutuo/novita/Cancellazion
e