Caro affitti: è boom per i piccoli negozi. Al sud i rialzi più elevati E' sempre più caro affittare un negozio: negli ultimi cinque anni i canoni di locazione dei piccoli esercizi hanno vissuto un vero e proprio boom con punte di oltre il 60%. La denuncia è contenuta in uno studio della Cgia di Mestre che segnala come, per contro, il valore delle loro vendite sia diminuito del 6,5% mentre l'inflazione è cresciuta "solo" del 12%. A pesare sui rincari spiega la Cgia la speculazione nella fase di passaggio dalla lira all'euro, ma soprattutto agli aumenti esponenziali delle tasse locali, dalle tariffe dell'asporto rifiuti e dalle bollette della luce o del gas che hanno fatto esplodere i costi fissi delle attività commerciali con evidenti ripercussioni negative sui portafogli dei consumatori finali. LE CITTA' A Bari la situazione più "calda": nel capoluogo pugliese un piccolo esercizio di 60 mq ha visto aumentare il costo dell'affitto di 708 euro (+62,9%) attestandosi, l'anno scorso, su un valore medio mensile pari a 1.833 euro. A Palermo, invece, l'incremento è stato di 463 euro (+44,5%), cosicchè l'affitto di un piccolo punto vendita sempre di 60 mq si è attestato, nel 2008, sui 1.503 euro mensili. A Genova, sempre tra il 2003 e il 2008, l'aumento è stato di 545 euro (+44,4%) e il valore medio dell'affitto di una bottega di 60 mq e' costato al conduttore 1.773 euro al mese. In coda a questa speciale classifica troviamo Firenze e Venezia. Nel capoluogo toscano l'aumento medio del canone di locazione in questi ultimi 5 anni e' stato di appena il 3,8%, mentre nel centro storico della città lagunare si e' registrata l'unica contrazione tra le 13 città prese in esame (-3,2%). Va tuttavia registrato che a Venezia il conduttore di un esercizio di 60 mq ha pagato nel 2008 un affitto mensile medio di poco oltre i 6.200 euro, vale a dire oltre il doppio di quanto ha speso un collega nel centro di Milano e più del triplo di quanto un negoziante ha dovuto pagare per una bottega nel centro di Firenze.
La surrogazione è il fenomeno del subingresso di una terza persona/società nei diritti del creditore verso un debitore. Questo avviene per effetto del pagamento del debito da parte del terzo. Il pagamento con surrogazione è regolato dal codice civile agli artt. 1201-1205 che prevedono tre tipi di surrogazione: Surrogazione per volontà del creditore (avviene quando il creditore dichiara di surrogarlo nei propri diritti). La surrogazione per volontà del creditore è disciplinata dall'art. 1201 del codice civile secondo cui il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La legge prevede la volontà del creditore che ricevendo l'adempimento da parte del terzo dichiari di volerlo far subentrare nei suoi diritti verso il debitore. Surrogazione per volontà del debitore (che prende come mutuo una somma di denaro da un terzo per estinguere il proprio debito e surroga il mutuante nei diritti spettanti al creditore. La surrogazione legale è la surrogazione che ha la sua fonte nella legge La surrogazione per volontà del debitore è invece regolamentata dall'art. 1202 del codice civile secondo cui: Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo. Lo stesso articolo 1202 richiede i seguenti requisiti per questo tipo di surrogazione: - che il mutuo e la quietanza risultino da atto scritto
- che nell'atto di mutuo sia indicata la destinazione della somma mutuata
- che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma
Per quanto concerne i mutui bancari, la surrogazione permette al debitore di sostituire la banca che ha erogato il mutuo con una nuova banca. Nel momento in cui si pensi di trasferire il mutuo ad altro intermediario non è necessaria la cancellazione della vecchia garanzia. La banca che subentra provvederà a pagare il debito che residua e si sostituirà a quella precedente. Il debitore rimborserà il mutuo alle nuove condizioni. Le disposizioni normative rendono il ricorso a tale facoltà più agevole. E' prevista la nullità delle clausole contrattuali che ne rendono oneroso l'esercizio per il cliente. Per verificare le opportunità di surroga del mutuo occorre confrontare il vecchio contratto di mutuo con le caratteristiche della nuova proposta. La verifica si porta a termine richiedendo un preventivo per questa operazione a più Istituti di Credito.
Buona iniziativa dal gruppo Montepaschi che ha lanciato un piano di aiuto alle famiglie clienti dell'istituto che si trovano alle prese con la crisi economica. In base alle stime della banca sono circa 100 mila i nuclei familiari che potrebbero essere interessati al pacchetto anticrisi. Quattro le proposte che Rocca Salimbeni mette sul piatto: - sospensione delle rate dei mutui già attivati per un periodo da 6 a 12 mesi
- sospensione delle rate per i prestiti personali erogati da Consum.it tramite le banche del gruppo
- recepimento anticipato di una parte della direttiva europea 48/2008 sul credito ai consumatori
- pubblicazione di una guida informativa sul credito al consumo
COME FUNZIONA La possibilità di sospendere le rate dei mutui accesi per l'acquisto della prima casa viene offerta da febbraio ai contraenti che hanno un rapporto rata/reddito critico, vale a dire oltre il 60%. Saranno privilegiati in particolare - spiega l'istituto - i clienti senza più impiego o in cassa integrazione. Sempre da febbraio è disponibile il mutuo MPS Protezione, che prevede una soglia massima di tasso per proteggere i clienti che ne temono un incremento eccessivo, abbinato a una polizza disegnata in collaborazione con Axa contro le conseguenze economiche di infortuni, malattie e perdite di impiego. Si chiama invece "Fuoriclasse" l'opzione che, a partire da maggio, permetterà a chi ha un prestito personale erogato da Consum.it ed è in regola coi pagamenti da almeno 12 mesi di sospendere i pagamenti fino a 6 mesi e ridurre la rata di rimborso fino al 2%. Quanto alla direttiva europea sul credito ai consumatori, Montepaschi ne ha anticipato alcuni temi, tra cui la possibilità per il consumatore di esecitare entro 14 giorni il diritto di recesso su un prestito erogato e la riduzione dall'1 allo 0,50% della commissione di estinzione anticipata.
Il Governo ha dato il via libera ad ulteriori aiuti per chi possiede un'abitazione e vuole rinnovare i propri elementi d'arredo come mobili ed elettrodomestici: chi acquisterà frigoriferi, condizionatori o elettrodomestici potrà godere di uno sconto fiscale del 20% con un tetto massimo di spesa di 10.000 euro. Il bonus deve essere ripartito in dieci quote annuali (in caso di tetto massimo, 200 euro ciascuna). La scadenza del bonus della detrazione per gli arredi riguarda le spese sostenute fino alla fine del 2009. In caso di acquisti di elettrodomestici, si può accumulare la detrazione prevista dalla legge 296/2006 (detrazione al 36%) per la sostituzione dei vecchi apparecchi inquinanti con quella appena varata (al 20%) solo se il nuovo apparecchio è almeno di classe A+ ne sostituisce un altro. La soglia massima dello sconto fiscale per ciascun apparecchio è di 200 euro. E nel costo totale agevolato, pari a mille euro, rientrano anche le spese di trasporto e per lo smaltimento del vecchio apparecchio. L'agevolazione spetta ai contribuenti che già fruiscono della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su singole unità residenziali e non per tutti gli interventi che beneficiano del 36%. CHI E' ESCLUSO - I lavori sulle parti comuni di un condominio
- L'acquisto di un nuovo box
- L'acquisto di immobili ristrutturati dei costruttori
La detrazione è concessa per i lavori iniziati dopo il 1 luglio 2008 e chi ha cominciato prima non gode dello sconto fiscale. Quando i lavori sono cominciati dopo il 1 luglio 2008 bisogna tenere presente che gli acquisti che beneficeranno della detrazione sono quelli effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto legge ed entro il 31 dicembre del 2009. ATTENZIONE Per godere della detrazione al 20% bisogna fare riferimento a quando è stata sostenuta la spesa, quindi, è molto importante conservare scontrini, bonifici, oppure qualsiasi tracciabilità di spesa. È necessario che le spese siano effettuate con bonifico bancario o postale con le stesse modalità previste per le ristrutturazioni.
Speriamo non rimangano solo delle previsioni e servano a far passare indenne questo momento di crisi. Nel 2009 le famiglie italiane avranno a disposizione ventiquattro milioni di euro grazie al decrescere delle rate dei mutui e dei costi dell'energia. Questa maggiore disponibilità potrebbe non comportare necessariamente una ripresa dei consumi. Il Censis dichiara infatti che i consumatori sembrano ancora incerti su come orientare questa maggior disponibilità di denaro. Intanto le banche mettono un freno ai prestiti (a farne le spese sono comunque le famiglie).
Buone notizie per chi ha contratto un mutuo a tasso variabile: prosuegue infatti la discesa dell'Euribor, il tasso di finanziamento interbancario al quale è agganciata la maggior parte dei mutui per l'acquisto di immobili. Dopo il picco del 5,39 per cento registrato il 9 ottobre dello scorso anno, il tasso a tre mesi è sceso al 2,01 per cento, ai minimi da marzo 2004 (quanto si attestò all'1,96 per cento). Dall'inizio dell'anno, il tasso a tre mesi è passato dal 2,86 per cento (era il 2 gennaio 2009) all'attuale 2,01. In calo anche le scadenze più brevi: l'Euribor a un mese è sceso all'1,68 per cento (minimo storico dall'introduzione dell'indice), mentre quello a sei mesi al 2,09 per cento, ai livelli più bassi dal 2004 (minimo storico 1,92 per cento nel marzo 2004). INFORMAZIONI UTILI Dal 1 gennaio c'è la possibilità di sottoscrivere un mutuo a tasso variabile legato non solo all'indice Euribor, ma anche al tasso ufficiale della Banca centrale europea (tasso Bce), attualmente al 2 per cento. Il tasso molto probabilmente subirà un'ulteriore ritocco al ribasso nella prossima riunione dell'istituto di Francoforte, prevista per il 5 marzo. Il mercato sconta infatti una riduzione di almeno 50 punti base con il Refi fissato all'1,50%.
Alla fine è andata bene per i colossi economici. Il Tar del Lazio annulla infatti le multe imposte dall'Antitrust a 20 banche italiane per pratiche commerciali scorrette riguardanti la portabilità dei mutui. Il tribunale regionale ha dunque accolto positivamente i ricorsi delle 20 banche in questione (alle quali erano state inflitte multe per quasi 10 milioni di euro). É stato da poco pubblicato il dispositivo della sentenza e già si attendono le motivazioni che hanno portato a tale conclusione.
Il mondo cattolico si mobilita per combattere la crisi economica. I vescovi promuoveranno in questo senso un fondo a livello nazionale per aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà. Lo ha comunicato il segretario generale della Cei, Monsignor Crociata: I vescovi intendono rafforzare le Caritas diocesane e parrocchiali ma hanno anche deciso un'iniziativa straordinaria per le famiglie che subiranno conseguenze dalla crisi con la perdita del lavoro o a causa di mutui non piu' sostenibili. Il Fondo sara' alimentato con l'apporto delle diocesi.
TASSO A TRE MESI SCENDE ALL'1,96% Il tasso Euribor a tre mesi, quello cioè che le banche applicano fra loro per i prestiti trimestrali di depositi, è sceso oggi all'1,96% dall'1,98% di ieri, ai minimi dal 31 marzo 2004. Lo scrive la Bloomberg. L'Euribor a un mese è sceso all'1,65% dall'1,66%, quello settimanale è poco mosso all'1,38%. DA TGCOM.IT
Ancora in calo i tassi sul mercato interbancario europeo: l'Euribor a tre mesi, cioè il tasso che le banche applicano fra loro per i prestiti trimestrali di depositi, è sceso oggi dal 2,02% al 2,01%, aggiornando il minimo dal primo aprile 2004. L'Euribor a una settimana - secondo i dati rilevati dalla European Banking Federation - è calato dall'1,39% all'1,38% e quello a un mese dall'1,69% all'1,68%. DA LEGGO.IT
| Lo scorso martedì 27 gennaio, il Senato ha dato il via libera al decreto anti-crisi (decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185) che prevedeva il blocco dei tassi d'interesse al 4% comprensivo dello spread sui mutui per l'acquisto, ristrutturazione e costruzione della prima casa per le rate che scadono nel 2009 In base al decreto, quindi, lo Stato ha il compito di rimborsare i cittadini della differenza di tasso che i cittadini hanno pagato in più con la rata del primo gennaio. E' quindi lo Stato che si impegna ad accollarsi la spesa e quindi, ad esempio, se il tasso d'interesse è del 5%, il 4% rimane a carico del mutuatario l'1% verrà pagato dallo Stato. Chiarimenti I rimborsi Ci sono però ancora dei punti poco chiari da risolvere e sui quali rimangono ancora dei dubbi. La prima cosa da dire è che la misura del decreto anti-crisi si applica solo ai mutui a tasso variabile stipulati entro il 31 ottobre 2008 e la casa non deve essere accatastata come A1, A8 o A9 (abitazioni di lusso, ville ecc.). Bisogna però dire che se al momento della stipula il tasso variabile era superiore al 4% lo stato si impegna a rimborsare solo la differenza tra il tasso di stipula e il tasso attualmente applicato. Secondo il decreto convertito in legge va detto che vengono inoltre abolite tutte le spese notarili e che le banche e gli intermediari finanziari, che offrono mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale, dovranno inoltre assicurare alla clientela la possibilità di stipulare mutui a tasso variabile indicizzato in base al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE. I nuovi mutui A partire dal nuovo anno chi ha intenzione di stipulare un nuovo mutuo, o per acquisto o per ristrutturazione dell'abitazione principale o per costruzione, ha la possibilità di scegliere tra il tasso indicizzato all'Euribor e l'applicazione del tasso indicizzato al Refi BCE. L'Euribor è un po' più alto ma per i clienti non fa molta differenza in quanto le banche sono libere di fissare il tasso complessivo che comprende lo spread (margine che la banca si trattiene) e sta avvenendo che se si sceglie il tasso più basso le banche applicano uno spread maggiore cosicché alla fine il costo per il mutuatario e quasi sempre lo stesso sia nel caso che scelga l'EURIBOR piuttosto che il tasso BCE. Un altro punto oscuro su cui fare chiarezza è cercare di capire quale sarà il trattamento del decreto riservato alle forme di finanziamento ibride (mutui con opzione di scelta, a rata costante o con preammortamento). I dimenticati Chi ha stipulato un mutuo dopo il 31 ottobre e quindi a partire dal 1 novembre 2008 non ha diritto né ad alcun rimborso né la possibilità di calcolare gli interessi sulla base del tasso BCE. Mutui rinegoziati Per chi ha rinegoziato il mutuo come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 93 /08, chiedendo di bloccare gli interessi al tasso variabile del 2006, facendo confluire la parte di data eccedente su di un conto accessorio che verrà estinto alla fine dell'ordinario piano di ammortamento, l'agevolazione interverrà prima sugli interessi pagati sul conto accessorio e una volta esaurito questo su quelli pagati sul conto ordinario. Questo significa che se le rate che scadono nel 2009 si riferiscono al conto ordinario si continueranno a pagare gli interessi in base al tasso variabile del 2006. Attenzione però: manca ancora il decreto dell'agenzia delle Entrate che comunicherà le modalità con cui le banche saranno rimborsate dallo Stato. Perciò finché questo provvedimento non sarà emanato è quasi certo che le banche continueranno ad applicare i tassi ordinari in vigore salvo poi rimborsare successivamente i maggiori interessi pagati. | http://finanza.tiscali.it/FP_articolo.aspx?data=04/02/2009&codice=20090204Casa
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