mercoledì 4 febbraio 2009

Il decreto anti-cri diventa legge: il tetto massimo al 4% per gli interessi da versare sui mutui a tasso variabile

Lo scorso martedì 27 gennaio, il Senato ha dato il via libera al decreto anti-crisi (decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185) che prevedeva il blocco dei tassi d'interesse al 4% comprensivo dello spread sui mutui per l'acquisto, ristrutturazione e costruzione della prima casa per le rate che scadono nel 2009
In base al decreto, quindi, lo Stato ha il compito di rimborsare i cittadini della differenza di tasso che i cittadini hanno pagato in più con la rata del primo gennaio. E' quindi lo Stato che si impegna ad accollarsi la spesa e quindi, ad esempio, se il tasso d'interesse è del 5%, il 4% rimane a carico del mutuatario l'1% verrà pagato dallo Stato.

Chiarimenti

I rimborsi

Ci sono però ancora dei punti poco chiari da risolvere e sui quali rimangono ancora dei dubbi.
La prima cosa da dire è che la misura del decreto anti-crisi si applica solo ai mutui a tasso variabile stipulati entro il 31 ottobre 2008 e la casa non deve essere accatastata come A1, A8 o A9 (abitazioni di lusso, ville ecc.). Bisogna però dire che se al momento della stipula il tasso variabile era superiore al 4% lo stato si impegna a rimborsare solo la differenza tra il tasso di stipula e il tasso attualmente applicato.
Secondo il decreto convertito in legge va detto che vengono inoltre abolite tutte le spese notarili e che le banche e gli intermediari finanziari, che offrono mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale, dovranno inoltre assicurare alla clientela la possibilità di stipulare mutui a tasso variabile indicizzato in base al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE.

I nuovi mutui

A partire dal nuovo anno chi ha intenzione di stipulare un nuovo mutuo, o per acquisto o per ristrutturazione dell'abitazione principale o per costruzione, ha la possibilità di scegliere tra il tasso indicizzato all'Euribor e l'applicazione del tasso indicizzato al Refi BCE. L'Euribor è un po' più alto ma per i clienti non fa molta differenza in quanto le banche sono libere di fissare il tasso complessivo che comprende lo spread (margine che la banca si trattiene) e sta avvenendo che se si sceglie il tasso più basso le banche applicano uno spread maggiore cosicché alla fine il costo per il mutuatario e quasi sempre lo stesso sia nel caso che scelga l'EURIBOR piuttosto che il tasso BCE.
Un altro punto oscuro su cui fare chiarezza è cercare di capire quale sarà il trattamento del decreto riservato alle forme di finanziamento ibride (mutui con opzione di scelta, a rata costante o con preammortamento).

I dimenticati

Chi ha stipulato un mutuo dopo il 31 ottobre e quindi a partire dal 1 novembre 2008 non ha diritto né ad alcun rimborso né la possibilità di calcolare gli interessi sulla base del tasso BCE.

Mutui rinegoziati

Per chi ha rinegoziato il mutuo come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 93 /08, chiedendo di bloccare gli interessi al tasso variabile del 2006, facendo confluire la parte di data eccedente su di un conto accessorio che verrà estinto alla fine dell'ordinario piano di ammortamento, l'agevolazione interverrà prima sugli interessi pagati sul conto accessorio e una volta esaurito questo su quelli pagati sul conto ordinario. Questo significa che se le rate che scadono nel 2009 si riferiscono al conto ordinario si continueranno a pagare gli interessi in base al tasso variabile del 2006.
Attenzione però: manca ancora il decreto dell'agenzia delle Entrate che comunicherà le modalità con cui le banche saranno rimborsate dallo Stato. Perciò finché questo provvedimento non sarà emanato è quasi certo che le banche continueranno ad applicare i tassi ordinari in vigore salvo poi rimborsare successivamente i maggiori interessi pagati.

 
http://finanza.tiscali.it/FP_articolo.aspx?data=04/02/2009&codice=20090204Casa