venerdì 13 novembre 2009

Mutui: tutti sul Variabile!!!

 

Stando ad una ricerca effettuata da Mutuionline, nel mese di ottobre i mutuatari hanno confermato l'andamento iniziato nella seconda parte del 2009, con una netta preferenza accordata al tasso variabile (66,0% del totale delle richieste). Anche nel secondo trimestre 2009 i tassi medi delle migliori offerte online si sono dimostrati più bassi rispetto ai tassi medi di mercato (4,91% rispetto a 5,29% per i mutui a tasso fisso, 2,34% rispetto a 3,35% per i mutui a tasso variabile). Troppa la differenza tra fisso e variabile… Ma attenti.. I tassi saliranno.. quindi tenetevi pronti!!!!

http://www.casaxp.it/blog/2009/11/10/mutui-tutti-sul-variabile/

Tassi per mutuo

 

TASSI VARIABILI

Euribor a una settimana 0,359% aggiornato al 06 novembre 2009

Euribor a un mese 0,43% aggiornato al 05 novembre 2009

Euribor a tre mesi 0,72% aggiornato al 05 novembre 2009

Euribor a sei mesi 1,01% aggiornato al 05 novembre 2009

Tasso BCE 1,00% aggiornato al 05 novembre 2009

TASSO FISSO

IRS  5 anni 2,84% aggiornato al 05 novembre 2009

IRS 10 anni 3,60% aggiornato al 05 novembre 2009

IRS 15 anni 3,94% aggiornato al 05 novembre 2009

IRS 20 anni 4,11% aggiornato al 05 novembre 2009

IRS 25 anni 4,11% aggiornato al 05 novembre 2009

IRS 30 anni 4,04% aggiornato al 05 novembre 2009

IRS 40 anni 3,94% aggiornato al 05 novembre 2009

IRS 50 anni 3,82% aggiornato al 05 novembre 2009

IRS  5 anni fine mese 2,81% aggiornato al 05 novembre 2009

IRS 10 anni fine mese 3,53% aggiornato al 05 novembre 2009

IRS 15 anni fine mese 3,90% aggiornato al 05 novembre 2009

IRS 20 anni fine mese 4,05% aggiornato al 05 novembre 2009

IRS 25 anni fine mese 4,02% aggiornato al 05 novembre 2009

IRS 30 anni fine mese 3,95% aggiornato al 05 novembre 2009

Alcune banche son furbette: mutui variabili con tassi Usurai.

 

La legge fissa un limite ai tassi d'interesse che vengono corrisposti alle banche quando si accende un mutuo a tasso variabile, superato questo limite i tassi vengono considerati d'usura. Ora se avete contratto un mutuo a tasso variabile, le cui variazioni vengono decise in maniera unilaterale dalla banca, fareste bene a controllare in maniera più approfondita le condizioni che vi sono state applicate. Diversi consumatori particolarmente attenti e resi sospettosi dalle rate sempre più alte, hanno fatto bene i loro conti, coadiuvati dal CTCU (centro consumatori) ed hanno effettivamente stabilito che i tassi applicati erano superiori a quelli consentiti, cioè oltre le soglie d'usura stabilite trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e sono riusciti ad ottenere interessanti risarcimenti. Come affermato da Walther Andreaus, direttore del CTU, si ha l'impressione che la faccenda possa interessare diversi clienti di istituti di credito, infatti anche l'autorità giudiziaria sta svolgendo indagini al fine di capire l'esatta dimensione del fenomeno. Per poter verificare se effettivamente si è pagato un tasso d'interesse superiore a quello consentito dalla legge, è necessario richiedere alla propria banca un piano di ammortamento riepilogativo, storico. La richiesta del piano alla banca puo essere effettuata utilizzando i moduli fac-simile che trovate sul sito del CTCU : www.centroconsumatori.it. Quindi una volta ottenuto il piano dalla banca contenente il riepilogo dei tassi applicati nel corso degli anni è sufficiente confrontare quest' ultimi con i limiti di usura applicati nei relativi periodi. Ad esempio, se ad aprile del 2006 gli interessi corrisposti alla banca superavano il 6,240% erano da considerarsi d'usura e quindi illegali. Confrontati i dati se i tassi applicati risultano superiori ai limiti fissati per l'usura, ma anche nel caso risultino leggermente inferiori (max 0,30%), è bene rivolgersi a qualche associazione di consumatori se gia ne fate parte o direttamente al CTCU dove esperti in materia vi aiuteranno effettuando un controllo più approfondito, e sapranno indirizzarvi al meglio per ottenere un rimborso. Si ricorda che quanto sopra interessa esclusivamente i mutui a tasso variabile. Per i mutui a tasso fisso, nel caso qualcuno ritenga di pagare interessi troppo alti rispetto alla media di mercato, è possibile chiedere al proprio istituto di credito la rinegoziazione del mutuo e nel caso non vi sia disponibilità da parte della banca è comunque possibile cambiare istituto di credito chiedendo la surroga. L'operazione è gratuita !

http://www.casaxp.it/blog/2009/11/11/alcune-banche-son-furbette-mutui-variabili-con-tassi-usurai/

Banche, più tempo per i prestiti ma gli interessi aumentano


di ROSA SERRANO

Banche, più tempo  per i prestiti ma gli interessi aumentano

ROMA - Rinviare la rata ora si può, sia per i mutui che per i prestiti. Ma costa caro. L'Associazione bancaria italiana ha dato il via libera al "Piano Famiglie", che blocca le rate del mutuo per chi si trova in difficoltà economiche, ma alcune aziende di credito sono andate oltre. E' il caso del Gruppo Montepaschi (Banca Mps, Banca Antonveneta e Biverbanca), che già da febbraio ha varato alcune iniziative per aiutare chi ha perso il lavoro o è stato messo in cassa integrazione: il blocco delle rate fino a 12 mesi. La Banca Popolare di Vicenza ha invece "migliorato" la moratoria decisa dall'Abi. Chi si trova in difficoltà economiche potrà infatti chiedere la sospensione delle rate del mutuo per un periodo di 18 mesi (6 in più rispetto all'intesa siglata dall'associazione bancaria).

Non solo. La finanziaria Consum.it (Gruppo Mps) ha deciso di aiutare anche coloro che non riescono più a far fronte ai debiti che hanno fatto per acquistare l'auto o i mobili. Una moratoria insomma anche per il credito al consumo. Il cliente può chiedere la sospensione delle rate per un massimo di sei mesi, oppure ridurle fino al 2 per cento del capitale residuo. Per poter bloccare le rate dovrà però essere in regola con i pagamenti da almeno dodici mesi e avere al massimo una sola rata di arretrato.

Mps ha insomma anticipato quanto stanno chiedendo le associazioni dei consumatori Adiconsum e Altroconsumo, e cioè un blocco delle rate sia dei prestiti personali che del credito al consumo. Insomma le due associazioni chiedono un'assunzione di responsabilità anche da parte delle finanziarie per quegli acquisti a rate che negli ultimi hanno vissuto un vero e proprio boom.

Ma quanto costerà ai clienti la moratoria sui mutui? Un particolare che ancora non è stato deciso e che verrà determinato nel corso del confronti che l'Abi avvierà anche con le associazioni dei consumatori. Si tratterà infatti di stabilire come verranno recuperati dalla banca gli interessi maturati durante la sospensione delle rate.

Davide Vivaldi, responsabile finanziamenti retail del Gruppo Mps spiega che la banca ha deciso di spalmare gli interessi maturati sull'intero piano di ammortamento, tenendo in considerazione anche la sostenibilità della rata. Il cliente avrà così la possibilità di chiedere un allungamento del periodo di ammortamento e nello stesso tempo una rata adeguata al suo reddito attuale.

Due calcoli li ha fatti Progetica ipotizzando tre mutui di 100.000 euro, sia a tasso fisso che variabile con durate di 10, 20 e 30 anni sottoscritti in periodi diversi (2,5 e 7 anni). "In questa fase - spiega Egidio Vacchini, amministratore delegato di Progetica - sono stati applicati i tassi di interesse contrattualmente previsti dai mutui. E le cifre cambiano pesantemente essendo condizionate dal capitale residuo e dal tasso praticato".

Per un mutuo ventennale di 100.000 euro a tasso fisso stipulato nell'ottobre 2004 gli interessi maturati risulterebbero pari a 5.117 euro, mentre per un finanziamento a tasso variabile l'onere risulterebbe di 1.867 euro. Per lo stesso mutuo di durata decennale i costi risulterebbero rispettivamente di 3.124 e 1.256 euro. Un bel salasso.
 

Moratoria debiti e mutui per le imprese: come fare..

L'ABI ha ufficializzato la tipologia di piccole e medie imprese che vogliono aderire all'agevolazione bancaria. Si tratta della moratoria che congela i debiti delle Pmi ed inoltre ha chiarito le modalità per richiedere questa moratoria sui debiti a lungo termine. La moratoria interesserà le quote capitale delle rate dei mutui ipotecari, compresi quelli agrari, ma che si riferiscano a finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi.

Le quote capitale delle rate sospese dovranno essere rimborsate dalle imprese al termine del periodo di sospensione, con lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità e durante la sospensione le imprese dovranno pagare la quota interesse delle rate sospese. Rientrano nella moratoria anche i mutui cartolarizzati. Non rientrano, invece, nella moratoria i prestiti cambiari e quelli personali all'imprenditore, ma solo quelli stipulati nell'esercizio dell'attività di impresa e per la gestione aziendale.

Anche le ditte individuali potranno, dunque, chiedere la sospensione di 12 mesi dei propri debiti con banche e intermediari. In caso di gruppo, infatti, la verifica del possesso dei requisiti per accordare la moratoria, sarà effettuata sempre ed esclusivamente sul bilancio civilistico e non su quello consolidato. Non rientrano nella moratoria neanche i finanziamenti ottenuti con agevolazioni pubbliche.

Sono, invece, esclusi dall'allungamento delle scadenze, i finanziamenti all'importazione, quelli su anticipazioni su contratti, le operazioni di anticipo di flussi export e quelle di credito agrario con scadenza annuale. In base all'accordo (già operativo), si può chiedere (entro il 30 giugno 2010) la sospensione o l'allungamento del termine di scadenza di operazioni di mutuo, ipotecari e non, in essere alla data del 3 agosto 2009, di qualunque specie (compresi, per esempio, quelli agrari), purché non si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine (di durata, cioè, non superiore a 18 mesi) e sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento. Sono esclusi dal beneficio i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica.

Autore:

Marianna Quatraro

http://www.businessonline.it/news/9348/Moratoria-debiti-e-mutui-per-le-imprese-come-fare.html

Maggiore tutela contro le banche: nasce l’ABF

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Dal 15 ottobre 2009 è attivo l'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito ABF), un sistema di risoluzione alternativo delle controversie voluto e istituito da Banca d'Italia a difesa dei consumatori nei confronti delle banche e delle società finanziarie.
Prima di entrare nello specifico, vale la pena fin da subito eliminare alcuni dubbi che potrebbero indurre in errore. L'ABF – nonostante il nome – non è un arbitrato.
Rientra invece nel gruppo più ampio della conciliazione, come strumento atto ad ottenere un risultato, una decisione vincolante per le parti, senza dover ricorrere al tribunale con i tempi ed i costi che sono facili immaginabili: anni e migliaia di euro.

 

Il più grande vantaggio dell'ABF dovrebbe essere la sua celerità (per ora solo dichiarata, in quanto ad oggi non abbiamo ovviamente dati oggettivi su cui basarci).
Tutta la procedura infatti, dal reclamo alla risoluzione, dovrebbe durare non più di 180 giorni (non sono pochi, ma una causa in tribunale potrebbe portar via non meno di 5-6 anni).
Andiamo con ordine: chi può rivolgersi all'ABF?
Possono essere sottoposte all'ABF le controversie inerenti le operazioni e i servizi bancari e finanziari. Sono invece escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie di collocamento di prodotti finanziari e operazioni legate alla vendita di tali prodotti.
Quindi ci si può rivolgere all'ABF per qualsiasi reclamo inerente le operazioni di raccolta di conto corrente, nonché per l'erogazione di qualsiasi forma di credito al consumo e mutuo ipotecario. Un ambito insomma abbastanza ampio. Anche l'ambito temporale non è minimo, in quanto si potranno presentare reclami anche per controversie relative ad operazioni o comportamenti risalenti fino all'1 gennaio 2007. Ancora, si potrà proporre ricorso per reclami di valore massimo 100.000,00 Euro.


Ovviamente è interesse della Banca d'Italia cercare, per quanto possibile, di smaltire il lavoro dei tribunali. Anche per questo non sarà possibile sottoporre all'ABF controversie che siano già state avviate in sede civile o di arbitrato o conciliazione.

Vediamo dunque nel dettaglio cosa deve fare il consumatore per rivolgersi all'ABF. Per farlo, al fine di semplificare, seguiamo le vicende di un ipotetico sig. Rossi che non trova giusto il fatto di aver pagato delle commissioni di intermediazione per un mutuo stipulato direttamente presso la sua banca. 

Il sig. Rossi, dopo aver ottenuto il mutuo, leggendo meglio il contratto ritiene che, a suo modo di vedere, non avrebbe dovuto pagare per un servizio di intermediazione perché, avendo acceso il mutuo presso la sua banca che lo eroga direttamente, di fatto non c'è stata alcuna mediazione. Tra l'altro queste commissioni gli sono costate, da sole, 2.000,00 euro.
Il sig. Rossi decide quindi di scrivere un reclamo formale (quindi per iscritto, spedito tramite raccomandata a/r alla sede legale della banca o al diverso indirizzo per i reclami che sul contratto di mutuo deve essere specificato) chiedendo la restituzione dei 2.000,00 euro.
La Banca, secondo la normativa in vigore, ha trenta giorni di tempo – di calendario, non lavorativi – per rispondere al reclamo.

Continuiamo la storia: la Banca dopo venti giorni risponde al sig. Rossi, scrivendogli che quei soldi andavano pagati per l'attività svolta al fine di ottenere il mutuo.
Il sig. Rossi non accetta una simile soluzione e decide di ricorrere all'ABF. Lo può fare sia personalmente sia attraverso un'associazione di consumatori. Nella nostra storia il sig. Rossi, poco esperto di finanziamenti, decide di rivolgersi ad una associazione di consumatori. Tale associazione, svolte le pratiche per l'iscrizione del Sig. Rossi e fattagli firmare una procura – necessaria per procedere – scarica il
modello per il ricorso all'ABF, lo compila, lo sottoscrive e lo fa firmare per accettazione al sig. Rossi.
Per poter adire l'ABF il Sig. Rossi deve pagare sull'apposito conto corrente istituito dalla Banca d'Italia la somma di € 20,00.

Tale cifra, volutamente abbordabile, ha la semplice funzione di regolare il flusso delle domande. Banca d'Italia inizialmente voleva rendere completamente gratuito il ricorso, ma alla fine ha prevalso il timore che senza alcun costo ci sarebbe stata una proliferazione di domande inaccoglibili o assurde redatte sotto l'ottica del "tanto è gratis, cosa ci perdo". Una cifra di venti euro invece già permette di focalizzare l'attenzione sulla reale opportunità del ricorso senza che lo stesso divenga "inarrivabile" per qualcuno.
Va specificato che in caso di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso i venti euro vengono rimborsati.

Dopodiché il ricorso va inoltrato alla Segreteria Tecnica dell'ABF. Per fare ciò si può: inviarlo con lettera raccomandata all'indirizzo presente sul modulo o presentarlo a mano, presso una qualsiasi Filiale della Banca d'Italia presente sul territorio nazionale.

Vale la pena ricordare che il ricorso può essere presentato solo entro dodici mesi dalla presentazione del primo reclamo alla Società Finanziaria o Banca. Nel caso del sig. Rossi è passato solo un mese.
Ovviamente il sig. Rossi, tramite la sua associazione dei consumatori, ha allegato alla domanda di adesione all'ABF anche copia della lettera di reclamo da lui inviata e copia della risposta pervenuta dalla sua banca.

È molto importante specificare che la domanda che si pone a base del ricorso deve essere la stessa presentata durante il reclamo. Per qualsiasi domanda successiva o modificata si dovrà quindi ricominciare l'iter spedendo il reclamo alla banca o società finanziaria.

Una volta presentato il ricorso, il Sig. Rossi ne deve spedire copia con raccomandata a/r o posta elettronica certificata alla sua Banca.
La Banca, dal canto suo, ha trenta giorni per scrivere una sua difesa al ricorso – chiamata controdeduzione - e inviarla alla Segreteria Tecnica dell'ABF.
La Segreteria Tecnica, ricevuta la controdeduzione, ne informa il sig. Rossi, se questo ne aveva fatto richiesta.
Quando la Segreteria Tecnica ha tutta la documentazione la passa al Collegio decidente che è presente in tre sedi sul territorio nazionale: Milano, Roma e Napoli.

Il Collegio è composto da tre membri di Banca di Italia, un membro nominato dalle associazioni di consumatori ed un membro nominato dalla associazione di categoria di appartenenza della banca del sig. Rossi.

Il Collegio decide esclusivamente basandosi sui documenti in suo possesso, nel caso specifico su:
- lettera di reclamo del Sig. Rossi;
- risposta della Banca del Sig. Rossi;
- ricorso presentato dall'associazione di consumatori su richiesta del Sig. Rossi;
- controdeduzioni in merito della banca.

Non sono previsti testimoni o altri atti. Solo sulla base di questi documenti, o eventualmente di altri richiesti dal Collegio, entro 60 giorni, che possono divenire 120 se il Collegio chiede una proroga, viene redatta la decisione.

La Segreteria tecnica comunica la decisione motivata alle parti entro trenta giorni dalla sua pronuncia.

La decisione può essere basata sia sulle leggi in materia bancaria e finanziaria, sia sui vari regolamenti che disciplinano il settore, sia su eventuali codici deontologici atti a disciplinare da un punto di vista etico i rapporti con i clienti.

Tuttavia la decisione non verrà presa esclusivamente secondo equità, come invece potrebbe avvenire davanti ad un Giudice di Pace o con altra forma di conciliazione.
Ciò comporta che
la decisione avrà dei riferimenti normativi, con uno sguardo anche all'etica che deve essere applicata al mercato finanziario.
Il nostro esempio finisce qui, in quanto non me la sento di ipotizzare la decisione ipotetica dell'ABF sul ricorso del sig. Rossi perché non vorrei influenzare un domani, eventuali valutazioni di chi legge.
Basti solo sapere che la decisione può accogliere completamente o parzialmente il ricorso del Sig. Rossi così come rigettarlo.
Nei primi due casi, accoglimento completo o parziale, la banca sarà condannata a pagare 200,00 euro per spese di procedura e a rifondere i 20,00 euro precedentemente versati dal sig. Rossi.

Dopodiché la banca avrà 30 giorni di tempo massimo o quello indicato nella decisione, per adempiere a qualsiasi altra "condanna" contenuta nella decisione.

Nel caso che il ricorso venga invece rigettato, al Sig. Rossi comunque non verrà chiesto di pagare null'altro.

Il Sig. Rossi potrà decidere poi se, insoddisfatto di quanto ottenuto, fare comunque causa alla Banca.
In realtà il sig. Rossi, anche durante tutta la procedura di ABF ha il diritto, in qualsiasi momento, di adire l'autorità giudiziaria chiedendo la stessa cosa o proponendo domande diverse, ma è parere di chi scrive che ciò sarebbe quantomai controproducente per il Sig. Rossi in quanto avrebbe fatto ricorso all'ABF inutilmente e rischierebbe di avere contro una migliore difesa  della banca che, già conoscendo le sue domande, potrebbe anticiparlo.

Come ultima informazione è importante ancora specificare che la decisione dell'ABF non ha forza di sentenza tra le parti e quindi non è esecutiva. Questo però non deve far temere il sig. Rossi che la Banca possa tranquillamente disattendere quanto deciso contro di essa in quanto, in ogni momento, la Banca d'Italia può intervenire con esecuzioni, in quel caso vincolanti, contro la banca stessa sulla base della decisione della ABF.

Tutte le decisioni dell'ABF saranno archiviate e rese pubbliche su internet, ovviamente in forma anonima.
Ciò permetterà, col tempo, di creare una vera e propria biblioteca di casi da cui il prossimo sig. Rossi potrà attingere per vedere se ciò che gli è capitato è già stato deciso e, in base a quello, valutare la sua domanda.

Mi permetto di ritornare sulla scelta del Sig. Rossi di ricorrere all'ABF attraverso un'associazione di consumatori. Come già scritto il Sig. Rossi poteva anche fare tutto da solo. Tuttavia, i motivi per ricorrere all'assistenza di un'associazione di consumatori sono vari, tra cui sicuramente, da parte dell'associazione, una maggiore conoscenza ed esperienza in materia, una migliore conoscenza della procedura rispetto a quella sommaria presente in queste pagine, e comunque la gratuità del servizio, esclusa ovviamente l'iscrizione, necessaria comunque perché l'Associazione possa muoversi in nome e per conto dell'associato.

È mia forte e ferma convinzione che la conoscenza dei propri diritti sia l'arma migliore nelle mani dei consumatori e spero, con questo mio intervento, di aver affilato ancora un po' tale arma.

Non escludo, se i vostri interventi su questo argomento saranno vari, di scrivere altro sull'argomento a risposta di qualsiasi vostro eventuale dubbio sorto dalla lettura delle righe qui sopra.

 

Francesco Candelli, Responsabile Ufficio Reclami e Area Legale di uan società finanziaria di livello nazionale

Con il contributo della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati della Regione Lombardia: la Direzione promuove e sostiene, nell'ambito dei propri programmi d'intervento, iniziative di tutela dei consumatori e degli utenti.
Per informazioni è possibile consultare il sito internet
www.commercio.regione.lombardia.it.

http://consumatori.myblog.it/archive/2009/11/09/maggiore-tutela-contro-le-banche-nasce-l-abf.html

Mutui: nel 2010 rate sospese a 110mila famiglie in difficoltà

 

di Giuseppe Chiellino

 

Scatterà da gennaio 2010 la moratoria delle banche sulle rate dei mutui. Lo ha deciso questa mattina a Milano il comitato esecutivo dell'Abi, l'Associazione bancaria italiana , che ha approvato il 'Piano Famiglie' dando mandato al presidente, Corrado Faissola, e al direttore generale, Giovanni Sabatini, di «avviare le azioni necessarie a coordinare ed estendere le misure già in atto a sostegno dei rapporti di credito con le famiglie in difficoltà a seguito della crisi». La sospensione del pagamento delle rate avrà una durata di 12 mesi. Secondo stime bancarie, le famiglie interessate sono 110-120mila, per un valore complessivo di 8 miliardi di mutui residui.


Chi ha diritto alla moratoria


Come spiega una nota diffusa dall'Abi al termine della riunione dell'esecutivo, il Piano famiglie prevede la sospensione delle rate in alcuni casi specifici:
- lavoratore dipendente a tempo indeterminato che ha perso il posto di lavoro;
- lavoratore dipendente a tempo determinato, parasubordinato o assimilato il cui contratto è terminato;
- lavoratore autonomo che ha cessato l'attività;
- nucleo familiare in cui è deceduto uno dei componenti percettore del reddito di sostegno della famiglia;
- lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria.


«Il Piano Famiglie - ha spiegato Faissola al termine della riunione - si pone l'obiettivo di definire un programma di sostegno delle famiglie che renda più generali ed omogenei i diversi interventi che sul territorio sono stati realizzati dalle banche nostre associate».

Secondo Faissola «la finalità è fare un quadro generale delle iniziative per le famiglie in difficoltà che già sono state oggetto di altri interventi. Ci sarà un'interlocuzione con le varie autorità coinvolte tra cui la presidenza del Consiglio e le associazioni dei consumatori, enti pubblici e soggetti privati».

Cosa avverrà alla fine della moratoria?

Dopo i 12 mesi di moratoria i titolari dei mutui ricominceranno a pagare le rate ma l'importo sarà ricalcolato con modalità ancora da stabilire. Il dubbio è se "spalmare" sui successivi 5 anni gli importi del 2010 oppure su 10 anni. Nel primo caso si stima che i costi per il sistema bancario ammontino a circa 50 milioni di euro complessivi che raddoppierebbero nel caso in cui si decidesse ricalcolare il rimborso su 10 anni. Nel secondo caso l'agevolazione per le famiglie è maggiore. Questi e altri dettagli, come l'armonizzazione con le altre agevolazioni già esistenti o la definizione di casi particolari per la concessione della moratoria saranno definiti entro fine novembre.

Gli obiettivi dell'Abi: coinvolgere istituzioni e società civile


Oltre alla moratoria sui mutui, il Piano famiglie nelle intenzioni dell'Abi punta a coinvolgere gli interlocutori istituzionali e della società civile su tre principali obiettivi:
1) innalzare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito alle famiglie, adottando una misura di sospensione dei rimborsi di mutui in essere per i nuclei in situazioni di difficoltà oggettiva;
2) gestire il confronto con i principali interlocutori pubblici e privati;
3) coordinare e comunicare efficacemente gli strumenti di incentivazione già esistenti, molti dei quali costruiti in partnership con le pubbliche amministrazioni.

Il Piano si focalizza sulle misure oggi attive e relative alla sostenibilità della rata di mutuo per le famiglie che abbiano perso il reddito a causa della crisi; all'accesso a nuovo credito per garantire alcuni consumi primari; al sostegno per l'avvio di micro attività imprenditoriali o alla ricerca di nuova occupazione. Alcune di questi strumenti sono messi a disposizione dall'industria bancaria in modo autonomo (portabilità e rinegoziazione dei mutui), altri derivano da partnership con il Governo, le Regioni, i Comuni e la Conferenza Episcopale Italiana, che hanno istituito appositi fondi di garanzia o fondi a copertura di determinati oneri (interessi, commissioni ecc.), altri ancora da accordi con le parti sociali (convenzione per l'anticipazione Cig-Cigs).

 

Fonte http://www.ricerca24.ilsole24ore.com/fc?keyWords=moratoria+mutui&x=25&y=14&cmd=static&chId=30&path=%2Fsearch%2Fsearch_engine.jsp&field=Titolo|Testo&orderBy=score+desc

Mutui: la moratoria Abi scatta da febbraio

 

di Maximillian Cellino

«Sono un lavoratore in cassa integrazione, ho letto della possibilità di sospendere le rate del mutuo, cosa devo fare per ottenerla?» Domande come questa arrivano con una certa frequenza a Mutui24 da quando, il 21 ottobre scorso, l'Associazione bancaria italiana (Abi) ha annunciato il «Piano Famiglie». I dettagli dell'iniziativa, che prevede lo stop fino a 12 mesi del pagamento delle rate per i mutuatari che abbiano subìto negli ultimi tempi un evento sfavorevole (perdita del lavoro, cassaintegrazione, morte di uno dei componenti del nucleo familiare percettore di reddito), saranno definiti nelle prossime settimane, ma qualche indicazione su come la misura funzionerà la si può già ipotizzare.

Entro fine novembre dovrebbero essere disponibili i moduli di adesione per le banche (che potranno presentare anche proposte migliorative rispetto all'accordo base) e quelli di richiesta per i clienti, che dovranno allegare la documentazione necessaria a testimoniare l'esistenza dei requisiti. La domanda di sospensione potrà essere presentata allo sportello a partire dal 1° gennaio (e per tutto il 2010). Sarà poi compito della stessa banca verificare, in tempi rapidi si spera, se il richiedente abbia diritto o meno alla sospensione che, nella migliore delle ipotesi, potrà avere effetto a partire dal mese di febbraio dal momento che le rate di gennaio sono già state contabilizzate.

Tempi di realizzazione a parte, restano da chiarire ancora diversi aspetti tecnici, primo fra tutti il modo in cui verranno recuperate le rate non pagate. È del tutto plausibile che si scelga di agire sulla falsariga di quanto stabilito nella moratoria per le imprese (le cui istruzioni applicative sono state rese note proprio questa settimana). La moratoria per le famiglie dovrebbe quindi comportare la traslazione delle quote capitale del piano di ammortamento per un periodo analogo: nel caso lo stop ai pagamenti si protragga per 12 mesi, tanto per fare un esempio, un mutuo ventennale si allungherebbe di un ulteriore anno e le quote capitale che compongono le singole rate slitterebbero di conseguenza.

Per gli interessi sul debito residuo, che continuano a maturare anche nel periodo di sospensione, si aprono invece strade differenti (si veda anche la tabella a fianco): la moratoria per le imprese prevede la corresponsione degli interessi alle scadenze originarie. Se questo schema fosse riproposto anche per le famiglie, ciascun cliente dovrebbe pagare rate composte da soli interessi (e quindi di importo inferiore) anche durante la sospensione, come se al mutuo venisse applicato un periodo di preammortamento pari alla durata dello stop. L'Abi – secondo quanto riferito nei giorni scorsi anche dallo stesso responsabile settore crediti retail dell'associazione, Alessandro Messina - starebbe tuttavia lavorando sull'ipotesi di spalmare gli importi sui successivi 5 o 10 anni e non è da escludere che le due formule possano coesistere, auspicabilmente a scelta del cliente e non della singola banca.

Il «Piano famiglie», che non comporterà alcun costo né garanzie aggiuntive per i richiedenti, dovrebbe poi estendersi anche a chi in passato ha saltato alcuni pagamenti (a patto che non sia intervenuta la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo stesso) e, in analogia con quanto previsto nella moratoria per le Pmi, anche per i mutui cartolarizzati. Per questi ultimi, visto l'intervento di un terzo soggetto (il veicolo finanziario al quale il prestito è stato ceduto dalla banca), è possibile che la complessità delle procedure da adottare finisca per comportare un allungamento dei tempi di concessione della sospensione.

Fonte http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Economia%20e%20Lavoro/mutui24/normativa/mutui-abi-stop-rate-febbraio.shtml?uuid=42348a0e-ced3-11de-a8da-0c1a175b3c55&DocRulesView=Libero&fromSearch

Le famiglie strozzate dai mutui

Per 230mila famiglie italiane la rata del mutuo ha raggiunto una "soglia critica" per l'equilibrio del bilancio familiare. Lo dice Banca d'Italia in un'audizione in commissione Finanze alla Camera. Il debito di un mutuo prima casa nel 2006 era del 17% del reddito disponibile. Oggi è del 32%.
 
 
Mutui sempre più difficili da sostenere

Mutui sempre più difficili da sostenere

Roma, 11-11-2009

Per 230mila famiglie italiane la rata del mutuo ha raggiunto una "soglia critica" per l'equilibrio del bilancio familiare. Lo ha affermato il capo del servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, Roberto Rinaldi, in un'audizione in commissione Finanze alla Camera. Tra le famiglie "con una spesa annua per il servizio del debito legato ai soli mutui prima casa - ha detto - tale debito si collocava nel 2006 al 17% del reddito disponibile.

Tra il 2004 e il 2006, l'incremento piu' consistente ha riguardato i nuclei familiari appartenenti alla classe di reddito piu' bassa (campione stimato in 230mila famiglie) per i quali la rata di mutuo ha raggiunto il 32% del reddito disponibile, una soglia ritenuta critica per l'equilibrio del bilancio familiare".

http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=133944