venerdì 10 settembre 2010

Rinegoziazione mutuo

Durante il periodo di rimborso delle rate del vostro mutuo può accadere che
sia necessario o più conveniente una rinegoziazione del mutuo sottoscritto,
ovvero modificare le caratteristiche della tipologia di finanziamento
richiesto in principio, magari perché divenuto eccessivamente oneroso da
sostenere.
Un esempio di rinegoziazione mutuo può essere il passaggio da un mutuo a
tasso fisso a un mutuo a tasso variabile o viceversa: la valutazione di una
eventuale rinegoziazione però è una facoltà dell'istituto, che in totale
autonomia e senza alcun vincolo o obbligo, può accettare o rigettare la
richiesta.
Con la rinegoziazione del mutuo il cliente può modificare il tipo di tasso
di interesse applicato al proprio piano di rimborso, lo spread, ovvero il
parametro applicato dall'istituto al tasso Euribor o all'Irs a seconda del
mutuo sottoscritto, o la durata del mutuo, che può essere ridotta o
eventualmente allungata. Una rinegoziazione può essere necessaria a causa di
una variazione consistente della situazione patrimoniale del cliente, oppure
sotto proposta dell'istituto, che intende sottoporre al cliente nuove
variazioni al piano iniziale.
Secondo la legge del 24 dicembre 2007, manovra finanziaria 2008, la
cosiddetta Legge Bersani sui Mutui, per la rinegoziazione dei mutui nonsono
previsti costi e atti notarili: infatti questa operazione non prevede l'estinzione
del vecchio contratto e l'attivazione di un nuovo finanziamento, bensì una
semplice variazione delle clausole contrattuali, ove previsto.

Fonte: http://www.mutui.com/