mercoledì 29 settembre 2010

Estinzione anticipata mutuo

Dal 2 febbraio 2007 è possibile procedere con l'estinzione anticipata mutuo
senza vedersi applicata alcuna penale. Esistono però delle piccole
differenze in base alla data di sottoscrizione del mutuo: per i mutui
sottoscritti dopo il 2 febbraio 2007 non è più prevista nessuna sanzione per
l'estinzione anticipata mutui, mentre per i mutui con data antecedente al 2
febbraio 2007 le penali sono state notevolmente ridotte.
Grazie ad un accordo tra ABI e organizzazioni a tutela del consumatore,
infatti, la percentuale prevista in caso di saldo anticipato del debito
residuo è stata suddivisa in due periodi con un abbassamento netto rispetto
ai valori previsti precedentemente.
L'estinzione anticipata di mutui sottoscritti prima dell' 1 gennaio 2001
prevede l'applicazione dei seguenti parametri: 0,20 punti percentuali nel
terzultimo anno di ammortamento del mutuo, 0,50 punti percentuali nei
restanti casi e nessuna penale per gli ultimi 2 anni del piano di rimborso.
Per i mutui a tasso fisso con data successiva al 31 dicembre 2000, invece, l'estinzione
anticipata del mutuo, una parte o l'intero debito residuo, prevede i
seguenti valori: 1.90 punti percentuali nella prima metà del periodo di
ammortamento del mutuo, 1,50 punti percentuali nella seconda metà del
periodo di ammortamento del mutuo, 0,20 punti percentuali nel terzultimo
anno del periodo di ammortamento del mutuo e negli ultimi 2 anni non sono
previste penali di estinzione anticipata.
Per informazioni e dettagli sulle condizioni di estinzione anticipata
previste per il vostro mutuo consigliamo di recarvi sempre presso gli
sportelli del vostro istituto e richiedere un foglio informativo e tutte le
indicazioni necessarie per poter chiudere il prestito prima della data
prevista da contratto.

Fonte: http://www.mutui.com/