sabato 11 settembre 2010

Estinzione anticipata mutuo

Per quanti hanno sottoscritto un mutuo ed intendono estinguere
anticipatamente parte del finanziamento o l'intero debito residuo, i
contratti prevedono soluzioni di estinzione anticipata del mutuo
sottoscritto. La facoltà del cliente di estinguere prima della scadenza
contrattuale il finanziamento ricevuto, dal 2 febbraio 2007, non è più
condizionata da penali o somme aggiuntive applicate al debito residuo.
Grazie alla Legge n.40 del 2 aprile 2007, la cosiddetta Legge Bersani,
infatti, sono state cancellate le penali di estinzione anticipata dei mutui,
mentre per i mutui sottoscritti prima del febbraio 2007, le formule previste
e le penali applicate sono state fortemente ridotte, grazie all'accordo del
2 maggio tra ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, e le organizzazioni a
tutela del consumatore.
Dal 2 febbraio 2007, infatti, nel caso in cui in un contratto di mutuo siano
inserite clausole che prevedano qualsiasi prestazione a favore della banca
per l'estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo, esse sono da
considerarsi nulle.
Nel caso in cui, invece, i mutui siano stati sottoscritti antecedentemente
al 1° gennaio 2001 sono previste delle agevolazioni: alcuna penale applicata
negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo, 0,20 punti percentuali nel
terzultimo anno di ammortamento del mutuo, 0,50 punti percentuali nei
restanti casi.
Per i mutui a tasso fisso sottoscritti dopo il 31 dicembre 2000 le penali
previste sono pari a 1,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di
ammortamento del mutuo, 1,50 punti percentuali nella seconda metà del
periodo di ammortamento del mutuo, 0,20 punti percentuali nel terzultimo
anno del periodo di ammortamento del mutuo e nessuna penale applicata nei
due anni finali di ammortamento del finanziamento.

Fonte: http://www.mutui.com/