sabato 18 settembre 2010

Estinzione anticipata mutuo

Se avete aperto un prestito immobiliare ed ora, a distanza di anni,
intendete procedere con una estinzione anticipata mutuo, dell'intero debito
residuo o anche solo di una parte di esso, allora sappiate che dal 2
febbraio 2007 l'estinzione anticipata non è più soggetta a penali o spese
accessorie. E' bene fare delle distinzioni però ed è sempre consigliabile
recarsi presso il proprio istituto per ottenere una panoramica completa e
approfondita dell'iter da seguire.
E' facoltà del cliente richiedere l'estinzione anticipata del mutuo rispetto
alla scadenza fissata da contratto: grazie alla legge 40 del 2 aprile 2007,
il cliente non è tenuto a versare all'istituto alcuna penale o costo per la
chiusura, anche parziale, del debito. Per i mutui con data antecedente al 2
febbraio 2007, invece, prevedono il versamento di una quota accessoria di
molto ridotta rispetto ai valori previsti precedentemente. La revisione
delle penali per i mutui sottoscritti prima di febbraio 2007 è avvenuta
grazie all'accordo tra ABI e organizzazioni a tutela del consumatore.
Per quanto riguarda i mutui a tasso fisso con data successiva al 31 dicembre
2000, per quanti intendano estinguere anticipatamente parte o l'intero
debito residuo, le penali applicate sono di 1.90 punti percentuali nella
prima metà del periodo di ammortamento del mutuo, 1,50 punti percentuali
nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo, 0,20 punti
percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo e
negli ultimi 2 anni non sono previste penali di estinzione anticipata.
Per i mutui con data precedente al 1 gennaio 2001, invece, i valori
applicati son pari a 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di
ammortamento del mutuo, 0,50 punti percentuali nei restanti casi e nessuna
penale per gli ultimi 2 anni del piano di rimborso.

Fonte: http://www.mutui.com