giovedì 23 settembre 2010

Estinzione anticipata mutuo

Come riportato anche sul sito della Banca d'Italia, un cliente che ha
sottoscritto un mutuo ha facoltà di rimborsare, parzialmente o in del tutto,
un prestito anche prima della scadenza prevista dal contratto di
finanziamento. L'operazione viene definita come estinzione anticipata del
mutuo, parziale o totale in base alla casistica. Il cliente, quindi, può
saldare il debito residuo anche anticipatamente rispetto dalla data
contrattuale senza incorrere in sanzioni o penali.
Infatti per i contratti di mutuo sottoscritti dal 2 febbraio 2007, l'estinzione
anticipata non è più soggetta all'applicazione di penali, ovvero quote extra
oltre al capitale da rimborsare per la chiusura anticipata del debito.
restituire. Inoltre, secondo la normativa, l'inserimento nel contratto di
mutuo di clausole che prevedono una qualsiasi prestazione a favore della
banca da parte del soggetto debitore sono vietate e laddove previste da
considerarsi nulle.
Per i mutui sottoscritti prima del 2 febbraio 2007, invece, grazie ad un
accordo datato 2 maggio 2007 tra ABI, l'Associazione Bancaria Italiana e le
organizzazioni dei consumatori, le penali di estinzione anticipata mutuo già
previste contrattualmente sono state riviste e notevolmente ridotte.
In base alla tipologia di mutuo sottoscritto, grazie all'accordo firmato da
ABI e Associazioni consumatori, sono state concordate le penali di
estinzione: per i tutti i contratti di mutuo a tasso variabile e per i
prodotti a tasso fisso sottoscritti prima del 1 gennaio 2001 non viene
applicata nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo,
0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo e 0,50
punti percentuali nei restanti casi.
Per i mutui a tasso fisso richiesti successivamente al 31 dicembre 2000 le
penali di estinzione anticipata prevedono l'1,90 punti percentuali nella
prima metà del periodo di ammortamento del mutuo, 1,50 punti percentuali
nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo e lo 0,20 punti
percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo. Negli
ultimi 2 anni di ammortamento non è prevista alcuna penale.

Fonte: http://www.mutui.com