mercoledì 20 ottobre 2010

L’Arbitro bancario finanziario spegne la prima candelina

Losportello bancario sembra essere il luogo a più alto tasso di litigiosità: lo
rivela il grande numero delle controversie sottoposte all'attenzionedell'
Arbitro bancario finanziario nel suo primo anno di attività.L'organismo,
fortemente voluto da Bankitalia e previsto dal Testo unicobancario, è infatti
un ente indipendente che offre una valida alternativastragiudiziale per
dirimere le controversie tra banche, intermediari eclientela su tutto ciò che
riguarda operazioni e servizi bancari e finanziaricome conti correnti,carte
bancomat, carte dicredito e mutui.
Unastrada utile e più economica (basta pagare un contributo di 20 euro)
delricorso al giudice, che spesso comporta invece procedure complesse e
moltolunghe. L'ABF decide con imparzialità e in pochi mesi chi ha torto e chiha
ragione nella controversia, le decisioni non sono vincolanti come quelle
delgiudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento vienereso
pubblico. Il cliente però può rivolgersi all'Arbitro solo dopo avertentato di
risolvere il problema con la banca o con l'intermediariopresentando ad essi un
reclamo (valido entro 30 giorni dall'invio) e senon è soddisfatto della
decisione dell'Arbitro può comunque rivolgersi algiudice ordinario.
Inquesto anno di vita (è attivo dal 15 ottobre del 2009) sono stati oltre2.600
i ricorsi giunti nei tre collegi di Milano, Roma e Napoli, dei quali piùdi
1.200 hanno avuto già una soluzione. Il rapporto ufficiale sul primo anno
diattività dell'ABF dovrebbe essere pubblicato in occasione della Giornatadel
risparmio, il 28 ottobre, e in attesa del resoconto si può citare larelazione
datata marzo 2010 che vedeva il 44% dei ricorsi concentati al Nord,seguito dal
Centro Italia con il 34%, mentre il Sud contribuisce per circa unquinto (22%).
Laprincipale funzione dell'arbitrato è in realtà quella di fare pressionesugli
istituti bancari affinchè risolvano la questione direttamente colcliente. In un
terzo dei casi infatti il ricorso del clienteall'arbitrato ha condotto i due
contendenti a un accordo prima chel'organismo prendesse una decisione. Un terzo
delle decisioni arriva percessazione della materia del contendere, un terzo per
accoglimento delleragioni del cliente e solo il restante terzo è costitutito
dai "nonaccoglimenti" per non competenze o non ricevibilità.
L'Arbitropuò intervenire solo su operazioni successive al 1° gennaio 2007, al
di sottodei 100mila euro se il cliente chiede una somma di denaro, mentre per
accertarediritti, obblighi e facoltà non sono previsti limiti. Va precisato poi
chel'ABF non si deve confondere con l'arbitrato e la conciliazione,che hanno
origine da un accordo tra le parti in cui il primo ha valorevincolante mentre
la seconda aiuta le parti stesse a elaborare la loropersonale soluzione.
Dicerto è importante avere piena coscienza dei propri diritti come clienti.L'
obiettivo del sito Supermoney,unico portale italiano di confronto ad essere
accreditato dall'AutoritàGarante per le Comunicazioni (AGCOM), è proprio quello
di aiutarel'utente a mantenere alta la soglia di criticità, a diventare
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