mercoledì 15 dicembre 2010

PostHeaderIcon Estinzione Anticipata dei Mutui

 

Ciò è disposto dall'introduzione del Decreto Bersani, che secondo il disegno di legge datato 2 febbraio 2007 ha vietato la richiesta da parte delle banche erogatrici delle consuete penali, in riferimento sia all'estinzione parziale che totale in via anticipata dei mutui stipulati.

Più precisamente nel primo caso va rimborsato l'intero capitale entro un'unica soluzione, eliminando così la facoltà di pagare gli interessi non ancora maturati che corrispondono alla naturale scadenza del contratto.

Nel secondo caso, invece, è noto il risarcimento di una sola parte del debito, consentendo al mutuo la sua reale continuità secondo le tempistiche e la durata del patto negoziale sottoscritto; gli interessi non pagati, in tal modo, saranno riferiti al solo pagamento versato, mentre la restante quota verrà ricalcolata in base alle precedenti condizioni di ammortamento.

E' possibile, inoltre, garantire l'estinzione anticipata di un mutuo con cartolarizzazione, che si sostanzia in un contratto venduto dalla stessa banca a una società di cartolarizzazione, secondo la tipologia di un prestito su un prestito: anche qui al mutuatario non spetta il pagamento di alcuna penale, e il mutuo resta inalterato nonostante la condizione di cartolarizzazione.

Conviene però sottolineare che non sempre conviene estinguere anticipatamente un mutuo, in quanto deve essere analizzata la facoltà di investimento che ne deriverebbe da un'abbreviazione del contratto: in pratica bisognerebbe valutare se il danaro risparmiato sull'obbligazione possa fruttare capitale in base ad un eventuale investimento, quindi se il rendimento dovesse oltrepassare il costo del mutuo sarebbe di sicuro più sensato lasciare intatto il debito.

da www.imutui.com