venerdì 28 gennaio 2011

Sospensione mutui: Fondo di solidarietà per mutui prima casa

 

A partire dal 15 novembre scorso è possibile presentare domanda per accedere alle risorse disponibili mediante il Fondo di Solidarietà, la cui disciplina è interamente presente sul sito www.governo.it. Il regolamento di attuazione, a fronte della sospensione del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della prima casa, contempla il rimborso a favore dell'istituto di credito interessato dei costi sostenuti dal mutuatario per eventuali oneri notarili anticipati dalla banca stessa, e gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento, corrispondenti esclusivamente al "parametro di riferimento" del tasso d'interesse (cioè l'Euribor nel caso dei mutui a tasso variabile, il tasso IRS in euro per ciò che attiene i mutui a tasso fisso, mentre per i mutui con opzione di scelta di tasso (fisso o variabile), il parametro di indicizzazione corrisponde a quello vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione) al netto della componente di maggiorazione (spread). La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi.
Per poter accedere all'agevolazione, il richiedente deve risultare in possesso di tre requisiti:
• essere proprietario dell'immobile oggetto del contratto di mutuo;
• avere un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno;
• avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.
In caso di mutuo cointestato è sufficiente che i tre requisiti sussistano in capo ad uno soltanto dei mutuatari. In tal caso la sospensione verrà accordata per l'intero importo della rata, fermo restando che alla richiesta di ammissione all'agevolazione dovranno dare il proprio consenso anche gli altri mutuatari.
L'accesso al Fondo potrà essere richiesto qualora, successivamente alla stipula del mutuo, si verifichi uno dei seguenti eventi, tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate:
1. perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
2. morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario;
3. pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5.000 euro annui;
4. pagamento di spese per interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5.000 euro;
5. aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.

Per poter accedere al fondo è necessario presentare la domanda, compilata seguendo le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo utilizzando il modello disponibile sul sito www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa, indicando il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo. Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE, la documentazione idonea a dimostrare le cause che rendono impossibile l'assolvimento degli obblighi assunti.
La banca, dopo aver verificato la completezza e la regolarità formale della documentazione, chiede l'autorizzazione ad effettuare l'operazione, indicando l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell'operazione, ed invia tale documentazione al Gestore del fondo di solidarietà entro 10 gg.
Entro 15 gg, il Gestore del fondo, accertata la sussistenza dei presupposti rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo e imputa alle disponibilità del Fondo l'importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla banca. Acquisito il nulla osta la banca, entro cinque giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, ai fini dell'attività di vigilanza.
Nel momento in cui il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate, la banca comunica al Gestore l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso.
Entro quindici giorni dalla richiesta il Gestore provvede al pagamento della somma dovuta alla banca.
Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse.

da www.qualemutuo.com