giovedì 3 febbraio 2011

Detrazione per mutui

 

Nella dichiarazione dei redditi modello 730/2011 vi sono alcune righe, presenti nella prima sezione del Quadro E dedicato agli oneri detraibili (da E7 a E11) in cui possono essere indicati gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione per mutui pagati nell'anno 2010, su cui verrà riconosciuta la detrazione d'imposta pari al 19% di quanto dichiarato.

Nell'indicare gli importi occorre tener presente che, nel caso in cui il mutuo sia intestato a più persone, si può usufruire della detrazione solo per la propria quota di interessi. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

Se il mutuo eccede il costo d'acquisto dell'immobile, gli interessi che possono essere portati in detrazione sono solo quelli relativi alla parte di mutuo fino a concorrenza del costo (aumentato eventualmente degli oneri accessori e delle spese notarili). Per il calcolo utilizzare la formula:

(costo di acquisto dell'immobile  X interessi pagati) / capitale dato a mutuo.

La detrazione spetta per un importo massimo di 4000 euro (in caso di mutuo cointestato dunque l'importo massimo dichiarabile è pari a 2000 euro).

Nello specifico, nel rigo E7 andranno indicati gli interessi sui mutui sostenuti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale (quella in cui il contribuente o i familiari dimorano abitualmente). La detrazione spetta se l'immobile viene adibito ad abitazione entro un anno dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Per i mutui contratti prima del 1° Gennaio 2001 il termine è di sei mesi.

Nel rigo E8 vanno indicati gli interessi (per un importo massimo di Euro 2.065) per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993 (per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994).

Nel rigo E9 indicare gli interessi per mutui contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. Il limite massimo per questa spesa è fissato in 2.582 Euro.

Nel rigo E10 andranno indicati gli interessi (per un importo massimo di 2.582 Euro) per mutui contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione principale a condizione che la stipula del mutuo avvenga nei sei mesi precedenti o nei diciotto successivi all'inizio dei lavori.

Nel rigo E11 indicare gli interessi per prestiti e mutui agrari di ogni specie. In questo caso la detrazione spetta per un importo non superiore al totale dei redditi dei terreni dichiarati.

Detrazioni per interessi passivi mutui in caso di sostituzione, surroga e rinegoziazione

Nelle ipotesi di sostituzione e surroga, il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese ed oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Lo stesso può dirsi nel caso di rinegoziazione, dove il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera).

da www.qualemutuo.com