Il decreto sulle liberalizzazioni è legge. La Camera l'ha approvato con 365 sì e solo 61 no. La legge impatterà, come ci si attendeva, sul settore dei mutui casa e per più aspetti, ma restano sul tavolo parecchie perplessità.
Il primo aspetto ad essere coinvolto sarà l'offerta da parte delle banche di polizze assicurative. Secondo l'art. 28 (assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari) le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.
Il comma 3 dello stesso articolo prevede l'estensione di quanto detto oltre che alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario anche all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario. La norma verrebbe pertanto ad essere estesa anche alle altre tipologie di polizze (polizze casa) e all'obbligatorietà di aprire un conto corrente presso la Banca erogatrice del finanziamento.
Da domani, pertanto, sarà possibile richiedere un mutuo senza dover aprire un conto corrente presso la Banca che lo eroga e senza dover stipulare con essa anche delle polizze assicurative. In linea teorica questo è quello che dovrebbe accadere, ma la domanda che ne deriva è se le Banche saranno disposte a concedere tale finanziamento a queste condizioni e chi le controllerà. D'altro canto è sempre l'istituto di credito l'ultimo a decidere sulla sua fattibilità.
Novità anche per la surroga. L'art. 27-quinquies stabilisce che la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nei caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.
Per la chiusura del mutuo, secondo quanto stabilito dall'art.27-ter, non sarà più obbligatorio l'intervento del notaio a certificare la fine dei pagamenti, sarà l'ultimo pagamento effettuato a sancire ufficialmente e automaticamente la fine del mutuo e la cancellazione delle cosiddette ipoteche perenti.