martedì 13 luglio 2010

Mutui, aiuti con strada obbligata

Mutui e benefici fiscali, sempre necessaria l'intestazione del finanziamento
e la proprietà dell'immobile. Indispensabili i requisiti normativi, in
particolare il rispetto dei limiti temporali e la destinazione ad abitazione
principale.
La strada della donazione, comunque, può portare a maggiori benefici se deve
procedersi all'acquisto dell'abitazione per altri familiari. Questi gli
assunti fondamentali emersi dalla circolare n. 39 del 2010, in sede di
risposta ad uno specifico quesito riguardante l'eventuale donazione della
quota di proprietà dell'immobile con contestuale accensione da parte del
donante di un nuovo mutuo riferito ad un ulteriore acquisto. In primo luogo,
l'agenzia conferma che per ottenere la detrazione Irpef si deve sempre
appurare che l'avente diritto sia, per esplicita previsione normativa, il
soggetto intestatario del contratto di mutuo che risulti contemporaneamente
anche acquirente dell'immobile. Ciò anche nell'evenienza che uno dei coniugi
cointestatari del mutuo decida di donare la propria quota di proprietà
dell'immobile all'altro coniuge. in termini pratici, se due coniugi sono
proprietari al 50% dell'immobile e pagano in nella stessa misura il mutuo ed
i relativi interessi, in caso di donazione da parte di un coniuge all'altro
della propria quota di proprietà, ad esempio avvenuta nella seconda metà del
mese di luglio 2009, la situazione che si configura è la Pubblicità

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seguente:
- il coniuge donante possiede i requisiti normativi (intestazione e
proprietà dell'immobile) solo fino a luglio 2009 e dunque dovrà rapportare
la propria quota di interessi annuale a 7/12;
- il coniuge donatario, che per l'intero anno ha entrambi i requisiti (in
particolare la proprietà si incrementa dal 50% al 100%), potrà indicare nel
rigo RP7 di unico la quota di interessi di propria competenza. Si rammenta,
al riguardo, che è ininfluente la percentuale di immobile posseduto, essendo
invece necessario sempre osservare la spesa relativa. Poiché il mutuo non è
accollato ma continua ad essere pagato da entrambi i coniugi, ovviamente il
donatario potrà detrarre in riferimento al 50% degli interessi annuali
certificati dall'istituto di credito.
In sostanza, in presenza di una certificazione complessiva di 6.000,00 euro
di interessi annui, la detrazione dovrà seguire i seguenti passi:
- individuazione della quota rilevante di interessi in funzione dell'importo
di mutuo effettivamente utilizzato per l'acquisto dell'immobile e per gli
oneri accessori e connessi. Se il mutuo è stato totalmente utilizzato a tal
fine, gli interessi sono considerati per intero;
- confronto dell'ammontare degli interessi utili con il limite massimo
complessivo di 4.000,00 euro;
- ripartizione delle quote tra i due coniugi al 50%;
- calcolo della detrazione del 19%, da effettuarsi nell'esempio considerato
rispetto all'importo di 2.000,00 euro per il donatario e nella misura di
7/12 di 2.000,00 euro, ossia 1.167,00 euro, per quanto concerne il coniuge
donante.
È appena il caso di sottolineare che qualora il coniuge donante dovesse
essere fiscalmente a carico, comunque il donatario non potrebbe ottenere la
detrazione in riferimento alla quota del coniuge a carico relativamente ai
mesi in cui quest'ultimo non è più proprietario dell'immobile, ossia da
agosto in poi. Infatti, affinché si possa detrarre la quota del soggetto
fiscalmente a carico, è sempre necessario che entrambi i coniugi siano
proprietari dell'unità immobiliare. Ciò si evince non solo dal tenore
letterale della norma, ma anche da quanto evidenziato dall'Agenzia delle
Entrate nella circolare n. 95 del 2000 (punto 1.2.6) laddove è stato
chiarito che per tutti i mutui stipulati successivamente al 1991, la
detrazione non compete al coniuge che non ha acquistato il fabbricato. Nel
caso affrontato nella circolare n. 39 del 2010, infine, è evidenziato
l'ulteriore aspetto dell'acquisto, da parte del coniuge donante di un altro
immobile (al 100%) con contrazione di un nuovo mutuo. L'agenzia delle
entrate al riguardo sottolinea che il coniuge donante avrà diritto alla
detrazione per tale nuovo mutuo solo al ricorrere delle condizioni normative
e fino ad un importo massimo di 4.000,00 euro. Ciò vuol dire, ad esempio,
che il donante può procedere all'acquisto dell'immobile destinato ad
abitazione principale di un suo familiare (ad esempio il figlio). Deve
sottolinearsi, sul punto, che tale soluzione conduce di fatto ad un maggior
beneficio fiscale per la famiglia interessata. Infatti, se per il nuovo
mutuo il donante paga, ad esempio, 5.000,00 euro di interessi, lo stesso
deve sommare a tale importo gli interessi detraibili riferiti all'immobile
donato (considerando 7 mesi, ossia 1.167,00 euro) e rispettare comunque il
limite complessivo di 4.000,00 euro (che nell'esempio, rappresenta l'importo
da indicare in RP7 del donante). In totale, però, i due coniugi detraggono
rispetto ad un importo di 6.000,00 euro di interessi, in tal modo superando
il «blocco» rappresentato dalla circolare n. 50 del 2002, laddove al punto
4.4 era stato evidenziato che in presenza di più mutui riferiti a più
immobili, la detrazione è fruibile solo relativamente a quello adibito a
propria abitazione principale. In sostanza, in assenza di donazione il
beneficio sarebbe rimasto ancorato al solo primo immobile, con una
detrazione complessiva calcolata su 4.000,00 euro. La scelta di donare la
propria quota di proprietà, pertanto, evita detto impedimento proprio in
quanto il donante risulta proprietario di un solo immobile.
Fonte: http://it.biz.yahoo.com/